1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il CNR, individuano i bacini che, in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza e alla disponibilità di risorse idriche, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi finalizzati all'uso razionale dell'acqua.
2. Di intesa con gli enti locali e con le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con il CNR, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono, rispettivamente, un piano regionale e un piano provinciale relativi al risparmio idrico.
a) il bilancio idrico regionale o provinciale;
b) l'individuazione dei bacini idrici territoriali;
c) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di risparmio idrico;
d) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale ed assoluta di acqua risparmiata, per gli interventi di risparmio idrico;
e) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento.
4. In caso di inadempienza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini ivi stabiliti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa diffida, esercita il potere sostitutivo, provvedendo con proprio decreto, su proposta del CNR, sentiti gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo al risparmio idrico.